Regime forfettario: requisiti di accesso 2022

REGIME FORFETTARIO

REQUISITI DI ACCESSO

 

Dopo aver visto le cause di esclusione passiamo ad analizzare i limiti e le condizioni di accesso che garantiscono la permanenza nel regime forfettario.

Ricordo che il mancato rispetto anche solo di uno di questi requisiti, comporta la fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo.

Analizziamo i REQUISITI DI ACCESSO

1) Come detto nel precedente articolo il reddito lordo da lavoratore dipendente o assimilato (ad esempio da pensione) relativo all’anno precedente deve essere inferiore a 30.000 Euro. Se infatti questo limite non viene rispettato non si potrà aderire al regime forfettario.

 

L’unico caso in cui è possibile aderire al regime di vantaggio nonostante nell’anno precedente si sia ricevuto un reddito lordo superiore a 30.000 euro è il caso in cui il rapporto di lavoro dipendente si è concluso entro la fine dell’anno precedente.

Ad esempio se per il 2021 hai percepito un reddito da lavoro dipendente pari a 35.000 euro e lo stesso rapporto di lavoro si è poi concluso entro il 31 dicembre 2021, nel 2022 potrai accedere al regime forfettario.

Se invece, nell’esempio riportato, il rapporto di lavoro è cessato a gennaio 2022 il contribuente dovrà aspettare il 2023 per aderire al regime forfettario.

 

N.B. Se si posseggono più redditi, ad esempio reddito da lavoro dipendente e da pensione, per capire il rispetto del limite i due redditi andranno sommati e la somma dei due non dovrà essere superiore a 30.000 euro annui.

 

ATTENZIONE questo limite riguarda oltre che l’accesso, anche la permanenza nel regime stesso, ovvero se sei contemporaneamente lavoratore dipendente e libero professionista con partita iva in regime forfettario, anche per tutti gli anni a seguire dall’apertura della partita iva dovrai verificare il rispetto del requisito dei 30.000 euro annui relativi al reddito da lavoratore dipendente.

 

Il mancato rispetto di questo limite comporta l’esclusione dal regime a partire dal 1° gennaio dell’ anno successivo al superamento del limite.

 

Quindi, se ad esempio nel 2020 un lavoratore dipendente ha avuto un reddito lordo annuo pari a 27.000 euro, nel 2021 può aprire la partita iva in regime forfettario.

Se però nel 2022 riceve redditi da lavoro dipendente pari a 31.000 euro, dovrà uscire dal regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2023.

 

2) LIMITE DEI RICAVI E COMENSI FINO A 65.000

Nel regime forfettario infatti non si possono fatturare più di 65.000 euro l’anno a prescindere dal tipo di attività e dal Codice Ateco.

Su questo punto sorgono sempre diverse domande, ad esempio:

  • Se supero i 65.0000 euro di incassi nell’anno cosa succede?

 

Si fuoriesce da regime dal regime dal 1° gennaio dell’anno successivo

 

  • Come calcolo i 65.000 euro?

 

Vengono calcolati secondo il principio di cassa. La domanda infatti sorge spesso per evidenziare un problema comunissimo, soprattutto tra i professionisti, che emettono una fattura a fine dicembre e questa viene poi incassata a gennaio. In questi casi il dubbio sorge spontaneo ed è legittimo capire se l’importo di quella fattura va considerato in un anno o nell’ anno successivo. Ebbene secondo il principio di cassa i 65.000 euro da prendere in considerazione sono solamente quelli già incassati fino al 31 dicembre.

Infatti se ad esempio nel 2021 abbiamo ricevuto incassi per 60.000 ed emettiamo una fattura di 10.000 euro a dicembre 2021 che incassiamo a gennaio 2022, tale fattura, essendo stata incassata l’anno successivo, non verrà sommata per la composizione del reddito relativo al 2021 e pertanto, per quell’anno, non supereremo il limite dei 65.000 euro permettendoci di rimanere nel regime forfettario. L’importo di 10.000 euro verrà conteggiato invece nell’anno successivo, sempre secondo lo stesso principio di cassa.

In conclusione vale la data di incasso e non quella di emissione della fattura

 

  • Qual è il limite di fatturato se apro la partita iva durante l’anno?

 

Iniziamo col dire che il limite di fatturato per rimanere nel regime forfettario è di 65.000 euro all’anno, quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, il che è valido per la maggior parte delle persone che aprono la partita iva, ma è altrettanto vero che per svariati motivi c è la possibilità di avere necessità di aprire la partita iva durante l’anno o magari proprio verso la fine dell’anno. In questi casi il limite di fatturato non è più 65.000 euro, ma sarà proporzionale ai reali mesi di attività con partita iva.

Se ad esempio iniziamo l’attività in regime forfettario il 1° aprile il limite di fatturato non sarà 65.000 euro ma dovremmo rapportare i 65.000 ai giorni effettivi di attività che nel nostro caso dal 1° aprile al 31 dicembre sono 274 giorni, pertanto il limite di reddito nel nostro esempio sarà pari a 48.794 euro circa, ovvero

 

(65.000 : 365) x 274 = 48.794

 

Questa regola vale solamente per il primo anno di attività, per il quale appunto il limite di reddito sarà pari a 48.794 euro, mentre dal secondo anno in poi il limite da rispettare per rimanere nel regime forfettario è sempre di 65.000 euro.

 

  • Alla luce di quanto detto conviene aprire la partita iva durante l’anno?

 

In questo caso la risposta dipende soprattutto dalle esigenze particolari e personalissime che spingono una persona ad aprire la partita iva. ovvio è che, se si può attendere, l’ideale è aprire la propria posizione fiscale di vantaggio a partire dal 1° gennaio o nei primissimi mesi dell’anno, ciò soprattutto perché il regime forfettario, sempre se si rispettano determinati requisiti di start-up, consente il pagamento del 5% di imposta sostitutiva Irpef per i primi 5 anni di attività e quindi entrando nel regime a metà o fine anno avremo questa agevolazione fiscale per sì 5 anni, ma di cui per il primo avremmo usufruito solamente di qualche mese. Quindi più che altro se si vuole sfruttare in pieno il regime forfettario consiglio di aprire la partita iva da gennaio o nei primissimi mesi dell’anno, ovviamente, ripeto, sempre che ciò sia compatibile con i piani di business e le esigenze personali.

3) LIMITE DI SPESA PER DIPENDENTI O COLLABORATORI FINO A 20.000 EURO

 

Per i lavoratori autonomi in regime forfettario è infatti concesso avere dipendenti e collaboratori fino ad un limite di spesa pari a 20.000 euro.

Anche qui è bene ricordarlo, se si supera questo limite si fuoriesce dal regime a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Nonostante sia un limite di spesa ammissibile è bene ricordare che nel regime forfettario non è possibile detrarre tale spesa.

Ovviamente avere un esborso di tale ammontare e non poterlo detrarre disincentiva l’assunzione di dipendenti o collaboratori se non necessario oppure incentiva l’uscita dal regime in favore di un regime fiscale in cui si possano detrarre tali spese.

4) Non possono accedere al regime forfettario coloro che prestano la loro attività e fatturano prevalentemente nei confronti degli stessi datori di lavoro per i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti o nei confronti di soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di praticantato obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

 

Questo limite è volto ad evitare che i datori di lavoro trasformino un contratto da lavoratore dipendente in contratti a partita iva con un evidente risparmio relativo al pagamento di contributi ed altre spese connesse al lavoro dipendente, creando così il famoso fenomeno delle false partite iva.

 

Quindi se più del 50% dei ricavi deriva da fatture emesse nei confronti dell’ex o attuale datore di lavoro si fuoriesce dal regime e anzi, se già si prevede o si è a conoscenza del fatto che l’ex datore di lavoro sarà il principale committente non si potrà affatto aprire la partita iva in regime forfettario, ma si dovrà optare direttamente per il regime ordinario.

 

Se invece si effettuano diverse fatture a diversi committenti e tra questi figura anche l’ex datore di lavoro, si può continuare a rimanere nel regime forfettario, purchè i compensi derivanti dall’ex datore di lavoro siano inferiori al 50% del totale dei ricavi percepiti nell’anno.

 

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