Prestazione occasionale: Adempimenti fiscali, Previdenziali e novità 2022

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ADEMPIMENTO PREVIDENZIALE

La prestazione occasionale è disciplinata dall’art. 2222 del Codice Civile ed è uno strumento molto utilizzato da chi vuole svolgere un’attività professionale in modo saltuario e sporadico.

Ad esempio, siamo particolarmente bravi nella creazione di siti internet e nel momento in cui aiutiamo il nostro amico nella creazione del suo sito gli faremo una ricevuta da prestazione occasionale.

Non è sempre possibile utilizzarla e ci sono delle CONDIZIONI:

· Innanzitutto il lavoro deve essere SALTUARIO e NON CONTINUATIVO, cioè può essere svolto una tantum quindi una volta l’anno per ogni singolo committente per un massimo di 30 gg consecutivi per lo stesso committente. Quindi se lavoriamo più volte nell’anno con lo stesso committente ad esempio 3 gg a gennaio, 3 a febbraio e 3 a marzo, non possiamo più utilizzare la prestazione occasionale perché stiamo lavorando per lo stesso soggetto, quindi c’è una continuità lavorativa.

· Non ci deve essere NESSUN VINCOLO DI SUBORDINAZIONE verso il committente, quindi si lavora in autonomia senza essere né un dipendente né un libero professionista, senza vincolo di luogo, orari

Se non si rispettano queste condizioni di base si deve regolarizzare il rapporto o con l’assunzione o con l’apertura della partita iva.

Altro LIMITE è l’impossibilità di pubblicizzarsi, non si può avere una pagina Facebook, dei bigliettini da visita, un sito internet o dei volantini perché verrebbe meno il principio dell’occasionalità presupponendo al contrario che ci sia una continuità delle prestazioni.

C’è poi un importante limite ECONOMICO, infatti gli incassi dell’anno, verso uno o più committenti, possono essere al massimo pari a 5.000 euro, superato tale limite cosa succede? Dobbiamo necessariamente smettere di fare prestazioni occasionali ed aprire per forza la partita Iva? NO

Possiamo comunque continuare ad effettuare la prestazione occasionale, se rispettiamo ovviamente le condizioni descritte in precedenza, solamente con l’aggiunta di un ADEMPIMENTO PREVIDENZIALE.

Infatti se supero i 5mila euro annuali sono obbligato ad iscrivermi alla gestione separata INPS e a versare i contributi alla Gestione Separata Inps.

PER LA PARTE ECCEDENTE I 5MILA, i contributi si versano così:

– 1/3 a carico nostro e

– 2/3 a carico del Committente

Relativamente alla percentuale stabilita appunto per la Gestione Separata Inps.

In realtà nella nostra ricevuta da prestazione occasionale storneremo anche la quota a noi spettante, in modo che il Committente trattiene tutto e di fatto li verserà tutti.

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

In base alla tipologia del nostro committente cambia la compilazione della ricevuta da prestazione occasionale.

Possiamo infatti distinguere due tipologie di compilazione:

· Se il nostro committente è un IMPRESA, libero professionista con Partita Iva in Regime Ordinario o ASSOCIAZIONE nella nostra ricevuta andrà inserita la ritenuta d’acconto del 20%.

In particolare, se ad esempio il nostro compenso per la prestazione eseguita è di 1.000 euro, andiamo ad inserire la ritenuta del 20% (di 1.000), ovvero 200 euro e quindi il nostro compenso netto che andremo a percepire sarà pari a 800 euro.

Questa ritenuta a titolo d’acconto verrà infatti trattenuta dal committente come ANTICIPO sulla nostra tassazione.

Il Committente infatti entro il 16 del mese successivo all’avvenuto pagamento dovrà versare, tramite modello F24, l’importo della ritenuta trattenuta.

Il Committente dovrà inoltre, entro marzo dell’anno successivo, rilasciarci la Certificazione Unica nella quale saranno appunto certificati tutti i compensi che ci ha erogato nell’anno di riferimento e tutte le ritenute che ci ha versato.

· Se invece il nostro Committente è un PRIVATI, SOGGETTO ESTERO o libero professionista con Partita Iva in regime Forfettario la nostra ricevuta sarà senza ritenuta d’acconto, in quanto questi soggetti non fungono da sostituti d’imposta e pertanto non rilasceranno alcuna Certificazione Unica. In questo caso infatti andiamo ad incassare il 100% dei compensi.

Ricordo che per ogni ricevuta da prestazione occasionale di importo superiore a 77,47 euro va applicata una marca da bollo da 2 euro.

IMPORTANTE la marca da bollo deve avere la STESSA DATA della ricevuta occasionale o DATA ANTECEDENTE

INQUADRAMENTO FISCALE.

Sulle prestazioni occasionali con o senza ritenuta dovremmo pagarci delle imposte, ma non sempre, in quanto se la prestazione occasionale è L’UNICO nostro REDDITO annuale e NON SUPERO I 5.000

euro non dobbiamo pagare alcuna tassazione in quanto rientriamo nella cosiddetta No Tax Area ed in particolare:

1. se abbiamo fatto prestazioni occasionali esclusivamente verso un privato o comunque verso soggetti ai quali non eravamo obbligati ad inserire la ritenuta d’acconto posso anche non presentare la dichiarazione.

2. se invece abbiamo fatto prestazioni occasionali a soggetti obbligati al versamento della ritenuta d’acconto e quindi ci è’ stato trattenuto il 20%, nel momento in cui facciamo la dichiarazione avremo il rimborso della ritenuta d’acconto in quanto appunto la ritenuta non era dovuta perché non abbiamo superato la quota minima di tassazione e pertanto ci deve essere restituita. Fondamentale è quindi l’invio della Dichiarazione dei Redditi (altrimenti perderemo il diritto a richiedere il credito spettante) che compileremo grazie all’utilizzo della Certificazione Unica che ci avrà rilasciato, come detto prima, il nostro o i nostri Committenti.

PRESTAZIONE OCCASIONALE NOVITA’ 2022

Il DL 146/2021 ha introdotto importanti limitazioni e nuovi obblighi per quanto riguarda tutte le prestazioni occasionali che hanno luogo dal 21 dicembre 2021 in poi.

Il committente infatti deve effettuare una comunicazione ufficiale all’ispettorato nazionale del lavoro prima che inizi la prestazione stessa. Attualmente la comunicazione avviene tramite il portale telematico messo a disposizione dal ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il mancato rispetto di questa comunicazione da parte del committente comporta una sanzione che va da € 500 a € 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

La comunicazione deve contenere i seguenti dati:

· i dati del committente

· i dati del prestatore

· il luogo dove avverrà la prestazione

· la data di inizio

· l’arco temporale entro la quale la prestazione occasionale avrà termine

· una breve descrizione dell’attività lavorativa

· il compenso pattuito

Con la NOTA 109 del 27 gennaio 2022 l’ispettorato del lavoro, rispondendo alle faq ha chiarito i dubbi riguardanti chi fosse esonerato e chi fosse invece obbligato all’invio della comunicazione.

Nella nota infatti viene chiarito che sono obbligati esclusivamente tutti i committenti che operano in qualità di imprenditori,

quindi, ad esempio gli enti del terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall’obbligo della comunicazione, tuttavia, laddove tali enti svolgano, anche in via

marginale, un’attività d’impresa, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.

Sono esclusi dall’obbligo della comunicazione anche:

· le aziende di vendite diretta a domicilio

· i procacciatori d’affari

· le pubbliche amministrazioni

· le prestazioni di natura prettamente intellettuale come ad esempio grafici, relatori in convegni, docenti, redattori di articoli e testi

· i lavoratori dello spettacolo

· le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD

· gli studi professionali che non operano o non sono organizzati in forma d’impresa

· le fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti, ovviamente nella misura in cui l’attività istituzionale non è qualificabile quale attività d’impresa

Hanno l’obbligo di comunicazione invece anche i lavoratori da remoto a meno che non si tratti di una prestazione di natura prettamente intellettuale.

Dott.ssa Maria Valeri

Tributarista mariavaleri@studiovaleri.it

+39 3496621404

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