VANTAGGI del Regime Forfettario

Dopo aver parlato dei requisiti e delle cause di esclusione è bene anche parlare dei vantaggi che il regime forfettario offre.

  1. TASSAZIONE PIU’ BASSA

Come detto più volte, il regime forfettario ha attualmente la tassazione più bassa ed è l’unico regime fiscale agevolato presente in Italia.

Infatti, nel caso in cui si rispettino i requisiti di start up e non si tratti di mera prosecuzione dell’attività precedentemente svolta, la tassazione sarà agevolata al 5% per i primi 5 anni, dopo di che si passerà ad una tassazione del 15% che resta comunque un’ aliquota più bassa rispetto al più basso scaglione Irpef, del 23%.

L’imposta al 15% sarà garantita fino al superamento della soglia dei ricavi di 65.000 euro, che con la nuova legge di bilancio 2023 sarà portato ad 85.000 euro, quindi sempre più vantaggioso.

  2. PAGAMENTO DELLA SOLA IMPOSTA SOTITUTIVA IRPEF

L’imposta da pagare nel regime forfettario si chiama imposta sostitutiva in quanto “sostituisce” tutta una serie di altre imposte che invece sono dovute nel regime ordinario. Nello specifico il versamento dell’imposta sostitutiva va a sostituire:

  • Irpef
  • Addizionale Regionale
  • Addizionale Comunale
  • Irap

Oltre al vantaggio sulla tassazione, che è sicuramente il più importante da prendere in considerazione nel momento in cui valutiamo l’ipotesi di aprire la Partita Iva, ci sono anche diversi ASPETTI PRATICI a favore del regime forfettario.

3. ESENZIONZIONE DALL’APPLICAZIONE DELL’IVA

Il regime forfettario è esente dall’applicazione dell’ Iva sulle fatture emesse, il che comporta diversi ulteriori vantaggi.

Innanzitutto non si dovrà predisporre e presentare la Liquidazione Periodica Iva trimestrale, nonché la Dichiarazione Iva annuale.

Sulle fatture dovrà essere però riportata la dicitura “operazione fuori campo iva ai sensi dell’art. 1 commi 54-89, l. 190/2014

Per chi invece è già obbligato alla fatturazione elettronica dovrà compilare il campo Iva indicando il codice N2.2 “non soggetto – altri casi” per indicare appunto la non applicazione dell’Iva in fattura.

Un ulteriore vantaggio è quello di non dover incrementare il prezzo finale della fattura del 22% di iva, questo comporterà un risparmio di costi, a parità di prestazione, rispetto a chi invece adotta un regime ordinario, che invece è obbligato ad implementare la fattura con l’iva.

Ad esempio, per una stessa prestazione di 2.000 euro, per chi è in regime forfettario emetterà una fattura di 2.000 euro, mentre chi è in regime ordinario o semplificato, dovrà emette una fattura di 2.440 euro (2.000 di prestazione + 440 di iva).

Il rovescio della medaglia è che nel regime di vantaggio non si può scaricare l’iva sugli acquisti, anzi non si può scaricare alcun costo relativo all’attività professionale.

  4. ESENZIONE DELLA RITENUTA D’ACCONTO

Chi aderisce al regime forfettario infatti non dovrà inserire in fattura alcuna ritenuta d’acconto percependo quindi il 100% dei compensi senza alcuna trattenuta.

In fattura però, come per l’Iva, bisognerà inserire la dicitura “operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni

Oltre a non inserire la ritenuta nelle fatture che emette, il contribuente forfettario non funge neanche da sostituto d’imposta, il che vuol dire che anche sulle fatture ricevute non si dovrà vedere applicata la ritenuta d’acconto, anche se emessa da un professionista che generalmente la deve applicare.

Di conseguenza non sarà obbligato alla compilazione del modello 770 né della Certificazione Unica.

  5. SEMPLIFICAZIONI CONTABILI

Coloro che optano per il regime forfettario saranno esonerati dalla:

  • Registrazione delle fatture emesse
  • Registrazione delle fatture ricevute
  • Registrazione dei corrispettivi
  • Tenuta e Conservazione dei registri contabili

L’unico obbligo che si ha è quello della:

  • Numerazione e Conservazione delle fatture di acquisto, di vendita e delle eventuali bolle doganali
  • Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

  6. ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ (ISA)

Gli ISA, che dal 2019 hanno sostituito gli studi di settore, sono indici che riportano l’affidabilità fiscale di ogni contribuente.

Sono elaborati con una metodologia basata sull’analisi dei dati ed informazioni relative a più periodi d’imposta e mirano a verificare la coerenza e la normalità dell’attività professionale.

Esprimono il grado di affidabilità fiscale con una scala che va da 1 a 10, riconoscendo l’accesso ad un regime premiale per i contribuenti più affidabili, infatti più è alto il voto e più sarà alto il grado di affidabilità fiscale e maggiori saranno i benefici premiali spettanti al contribuente.

Gli Isa però rappresentano anche la più grande causa di accertamenti fiscali.

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